17/03/2023
La legge 24 febbraio 2023, n. 14 (Legge di conversione del Milleproroghe 2023) contiene nuove proroghe in materia di prevenzione incendi. Per le strutture alberghiere viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto. La proroga è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni indicate dal D.M. 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50): resistenza delle strutture al fuoco, reazione dei materiali al fuoco, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali, vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali, locali adibiti a deposito. Per le strutture sanitarie vengono prorogati di tre anni i termini per specifici adempimenti per l’adeguamento delle strutture sanitarie esistenti che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal DM 19 marzo 2015.
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