24/07/2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 147 11 giugno 2020) – Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, e del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.
Le disposizioni previste dal decreto si applicato dalla data del 15 Giugno 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 17 Maggio 2020 e sono validi fino al 14 Luglio.
Il Decreto conferma le raccomandazioni al massimo utilizzo del lavoro agile per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Sarà nuovamente possibile svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto dovranno essere svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospese sino al 14 luglio 2020 fiere e congressi.
Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, in particolare nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, si dovranno adottare strumenti di protezione individuale.
In merito agli spostamenti da e per l’estero, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopracitati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Infine, sempre in materia di spostamenti, per le persone fisiche che fanno ingresso in Italia per motivi di lavoro da Stati o territori esteri diversi da quelli sopracitati, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative, è stabilito a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare.
Allo scadere del periodo di permanenza bisognerà lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso il luogo di soggiorno.
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