DPCM 11 giugno 2020. Ripressa della formazione in aula
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 147 11 giugno 2020) – Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, e del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.
L’art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 11 giugno 2020, esclude dalla sospensione delle attività didattiche i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza.
L’Allegato 9 dello stesso DPCM fornisce le seguenti indicazioni relative alle attività formative:
– adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate;
– potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
– prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività;
– mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti;
– privilegiare l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui;
– in riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni;
– assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
– tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività.
Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente.
– regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti;
– eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente;
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni; per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.