24/07/2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 147 11 giugno 2020) – Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, e del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.
L’art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 11 giugno 2020, esclude dalla sospensione delle attività didattiche i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza.
L’Allegato 9 dello stesso DPCM fornisce le seguenti indicazioni relative alle attività formative:
– adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate;
– potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
– prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività;
– mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti;
– privilegiare l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui;
– in riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni;
– assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
– tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività.
Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente.
– regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti;
– eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente;
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni; per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
normativa
VUOI AVERE ALTRE INFORMAZIONI
CHIAMA LO 011.38.50.283
RICHIEDI UN PREVENTIVO ONLINE
Ente Accreditato Regione Piemonte
per la Formazione Continua
e la Formazione a Distanza (FAD)
Certificato n°506/001
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7 Marzo 2001