21/09/2020
Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 (Gazzetta Ufficiale n.201 del 12-08-2020 – Suppl. Ordinario n. 29) – Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Il 12 agosto 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che recepisce la Direttiva Europea 2013/59/EURATOM: “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.
Il decreto, che abroga il D.Lgs. 230/1995, regolamenta tutti i diversi campi di applicazione delle radiazioni ionizzanti, disciplinando sia la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni (esposizioni professionali, esposizioni per finalità mediche, esposizioni ambientali), sia la sicurezza degli impianti, delle installazioni nucleari e delle materie radioattive, sia la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Entra in vigore il 27 agosto 2020.
Come riportato nell’art. 2 del Decreto le sue disposizioni si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato, sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l’ambiente, ai fini della protezione della salute umana a lungo termine.
Il nuovo recepimento è un testo costituito da 245 articoli e 34 allegati tecnici; tutto ciò che riguarda le esposizioni dei lavoratori è contenuto nel titolo XI, dall’articolo 106 all’articolo 146.
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