24/09/2024
A partire dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese, i lavoratori autonomi, le imprese individuali senza lavoratori e le imprese e i lavoratori autonomi stranieri che svolgono le loro attività nei cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso della patente a crediti (o a punti) per l’edilizia.
La patente a crediti è prevista dal nuovo Art. 27 del Decreto Legislativo 81/2008, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024 (“Decreto PNRR 4“). Si tratta di un documento di qualificazione per le imprese basato su un punteggio iniziale di 30 crediti e per poter operare, servono almeno 15 crediti.
Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 (decreto attuativo della patente a crediti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 221, il 20 settembre 2024) regolamenta le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. Il decreto entra in vigore dal 1° ottobre 2024.
La patente viene rilasciata in formato digitale dal portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) attraverso SPID personale o CIE. Può presentare la domanda per il rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi I soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Per ottenerla è necessario fornire documentazione richiesta: Iscrizione alla Camera di Commercio; Adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008; Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; Documento di valutazione dei rischi, obbligatorio nei casi previsti dalla normativa; Certificazione di regolarità fiscale (DURF); Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP, ove prevista.
La patente ha una validità continuativa, ma il punteggio può essere modificato nel tempo. La decurtazione dei crediti avviene in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza, mentre i crediti possono essere incrementati attraverso investimenti in sicurezza, adempimenti formativi e certificazioni volontarie.
Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha rilasciato le prime indicazioni e i primi chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. È possibile autocertificare il possesso dei requisiti fino al 31 ottobre 2024, inviando un apposito modello di autocertificazione tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
A partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione non sarà più valida e per continuare a lavorare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’INL.
Le violazioni gravi (per colpa grave) che possono portare alla decurtazione dei crediti e anche alla sospensione della patente fino a 12 mesi possono essere: mancanza di dispositivi di protezione individuale (DPI), anche in presenza di rischi ben noti e specifici per il cantiere; omissione di controlli o manutenzione su macchinari e attrezzature essenziali per garantire la sicurezza; non rispetto delle procedure di sicurezza stabilite nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), nonostante la presenza di rischi documentati; formazione/addestramento insufficiente o inesistente per i lavoratori esposti a rischi specifici, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008.
Le imprese che operano senza la patente a crediti, con la patente sospesa o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative severe.
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