04/11/2020
Omessa informazione e formazione, datore di lavoro responsabile di infortunio
Un operaio, addetto all’abbattimento degli alberi, è deceduto dopo essere stato investito dal tronco che aveva appena tagliato.
L’infortunio occorso è stato determinato dall’esecuzione dell’operazione di taglio del pioppo in un’area in pendenza ed in prossimità di un corso d’acqua, senza una corretta preventiva valutazione delle necessarie vie di fuga, quindi una non corretta analisi dei rischi.
I Supremi giudici hanno, inoltre, ravvisato una mancanza di formazione (trasferire ai lavoratori conoscenze utili per lavorare in sicurezza), informazione (come ridurre i rischi sull’ambiente di lavoro) e addestramento (come usare correttamente le attrezzature), ed hanno, quindi, confermato la responsabilità del datore, chiamato a rispondere dell’evento per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione delle norme per le prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008.
La violazione degli obblighi inerenti la formazione e l’informazione dei lavoratori integra un reato permanente, in quanto il pericolo per l’incolumità dei lavoratori permane nel tempo e l’obbligo in capo al datore di lavoro continua nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo fino al momento della concreta formazione impartita o della cessazione del rapporto.
normativa
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