04/01/2021
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre (Gazzetta Ufficiale n.301 del 03-12-2020) – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»
Il DPCM 3 dicembre 2020 disciplina gli spostamenti da/per l’estero fino al 15 gennaio 2021.
L’Ordinanza 18 dicembre 2020, in vigore dal 20 dicembre, introduce alcune modifiche a quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2020.
La normativa in vigore continua a basarsi su elenchi di Paesi (Allegato 20) per i quali sono previste differenti limitazioni:
A – San Marino (rientra in A dal 24 dicembre 2020), Città del Vaticano: nessuna restrizione
B – Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all’elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.
C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito* (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco: per l’ingresso in Italia obbligo di test molecolare o antigenico effettuato a mezzo di tampone nelle 48 ore precedenti l’imbarco, con risultato negativo (in mancanza, isolamento fiduciario). Dal 21 dicembre al 6 gennaio, è previsto l’obbligo di isolamento fiduciario.
D – Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia: obbligo di isolamento fiduciario all’ingresso/rientro in Italia.
E – Resto del mondo: possibilità di spostamenti solo in presenza di precise motivazioni. Obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria all’ingresso/rientro in Italia.
Non è più previsto l’elenco F. I Paesi precedentemente inclusi in tale elenco (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia) sono ora ricompresi nell’elenco E.
*ATTENZIONE – REGNO UNITO: il Regno Unito passa in Elenco E dal 23 dicembre al 15 gennaio 2021.
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