04/01/2021
Circolare INAIL n . 44 (sito internet INAIL) – Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2″
Il provvedimento fornisce ulteriori istruzioni in merito al servizio di Sorveglianza sanitaria eccezionale.
L’obbligo di sorveglianza sanitaria si configura nei soli casi normati dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Tuttavia, l’introduzione della previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art.83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha configurato una rilevante innovazione per la tutela della salute dei lavoratori, ampliando – seppur limitatamente al periodo emergenziale e ai fini della valutazione delle situazioni di particolare fragilità – le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Ciò posto, il medico competente ha assunto un ruolo ancora più importante nell’attuale fase pandemica, durante la quale il graduale riavvio delle attività produttive, lo impegna nella identificazione dei lavoratori suscettibili e nel reinserimento lavorativo dei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.
Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”; il parametro dell’età, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità.
Le visite mediche, richieste ai sensi del menzionato articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, saranno svolte sulla base delle indicazioni contenute nella circolare interministeriale 4 settembre 2020, n. 13:
– è opportuno che le visite si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra medico e lavoratore, con sufficiente ricambio d’aria e adeguata igiene delle mani;
– in occasione della visita il lavoratore deve indossare la mascherina;
– un’adeguata informativa deve essere preventivamente impartita ai lavoratori affinchè non si presentino alla visita con febbre e/o sintomi respiratori.
normativa
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