23/01/2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 4 DICEMBRE 2002, N. 303 (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2003) REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO – ISPESL, A NORMA DELL’ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 OTTOBRE 1999, N. 419.
Il provvedimento conferisce all’Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPRSL) una configurazione giuridica e stabilisce che, l’ISPESL, è un ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia, scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.
L’Ente è un organo tecnico/scientifico del Servizio Sanitario Nazionale del quale il Ministro della Salute, le regioni e tramite queste le ASL e le aziende ospedaliere si avvalgono, nell’esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti normative.
L’ISPESL è sottoposto a vigilanza del Ministro della Salute.
L’Ente avvalendosi delle strutture centrali e periferiche svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e assistenza; promuove e svolge programmi di studio e ricerca e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione infortuni, della sicurezza sul lavoro e la tutela delle malattie negli ambienti di lavoro e di vita.
Esegue, nei casi previsti per legge, o su richiesta del Ministro della Salute, accertamenti nei luoghi di lavoro della loro idoneità , nel rispetto delle disposizioni normative di prevenzione infortuni e tutela delle malattie professionali.
Effettua, su basi di apposite convenzioni attività omologative su apparecchi a pressione, protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni di cui al D.Lgs. 19/09/1994, n. 626, come modificato dal D.Lgs. del 25/02/2000, n. 66.
normativa
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