20/01/2003
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 12 DICEMBRE 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003) RETTIFICA AL DECRETO MINISTERIALE 7 SETTEMBRE 2002, RECANTE IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/58/CE RIGUARDANTE LE MODALITÀ DELLA INFORMAZIONE SU SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI IMMESSI IN COMMERCIO.
Il provvedimento rettifica e modifica gli articoli 2, 3 e 5 del D.M. 7 settembre 2002 di recepimento della direttiva 2001/58/CE.
Art. 2, ultimo rigo, il termine “espressione” è sostituito con il termine “esposizione”.
Art. 3, il testo viene sostituito dal seguente: la scheda informativa di cui all’art. 1 deve essere aggiornata ogni qualvolta il fabbricante, l’importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell’ambiente; esso è tenuto a trasmettere la scheda aggiornata all’utilizzatore.
Art. 5, la lettera a), comma 1, viene sostituita dal seguente testo “a) decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione, per le sostanze pericolose e per i preparati che esulano dal campo di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194 e 26 febbraio 2000, n. 174”.
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