03/12/2003
CIRCOLARE DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 3 DICEMBRE 2003 N. 39 – DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2003 N. 195 – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI.
La circolare fornisce utili elementi di valutazione per un’omogenea applicazione della normativa di sicurezza in merito ai quesiti pervenuti al Ministero. In particolare per ciò che concerne l’identificazione dei titoli accademici, il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi, precisa che l’elenco riportato al comma 6 del nuovo articolo 8-bis non è estensibile in via interpretativa, ma solo in via legislativa, a meno che non venga dichiarata l’equipollenza di altri titoli ai suddetti, da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
In ordine poi al quesito se i soggetti di cui al predetto comma 6, siano esonerati dalla frequenza dei corsi di aggiornamento, ritiene che, stante la dizione letterale della norma che fa riferimento solo ai corsi di cui al comma 2, essi siano tenuti alla frequenza dei corsi di cui al comma 5.
In relazione alla disposizione di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 195/03, la cui finalità è quella di consentire lo svolgimento dell’attività di addetto o responsabile per coloro che, pur non in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto per almeno sei mesi le predette funzioni, precisa che non è sufficiente che tali funzioni siano state svolte per almeno un semestre antecedentemente al 13 agosto 2003, data di entrata in vigore del decreto legislativo, ma è necessario che, alla medesima data, tali funzioni fossero ancora in corso di svolgimento. Tale requisito sarà dimostrato dagli atti aziendali quali ad esempio, formale nomina, comunicazione ex art. 8, comma 11, del DLgs 626/94, indicazione della funzione svolta nel documento di valutazione dei rischi, contratto, lettera di incarico, o tramite ogni altra documentazione atta a dimostrare il periodo di attività richiesta.
normativa
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