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19/04/2004

Allegati A e B pubblicati sulla GUCE L 18 del 26/01/2004 – Trasporto merci pericolose su strada – Aggiornamento al progresso tecnico

ALLEGATI A E B (PUBBLICATI SULLA GUCE L 18 DEL 26/01/2004) DELLA DIRETTIVA 94/55/CE DEL CONSIGLIO COME ANNUNCIATO NELLA DIRETTIVA 2001/7/CE DELLA COMMISSIONE CHE ADATTA PER LA TERZA VOLTA AL PROGRESSO TECNICO LA DIRETTIVA 94/55/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA.

Ai fini dell’articolo 3 della direttiva 94/55/CE relativo al campo di applicazione, definizioni e disposizioni generali l’allegato “A” precisa:

  1. le merci pericolose il cui trasporto è proibito:

  2. le merci pericolose il cui trasporto è autorizzato e le condizioni riguardanti tali merci (comprese le esenzioni), per quanto concerne in particolare:

  • la classificazione delle merci, compresi i criteri di classificazione ed i relativi metodi di prova;

  • l’utilizzazione degli imballaggi (compreso l’imballaggio in comune);

  • l’utilizzazione delle cisterne (compreso il loro riempimento);

  • le procedure di spedizione (comprese la marcatura e l’etichettatura dei colli e la segnalazione dei mezzi di trasporto, come pure la documentazione e le informazioni richieste);

  • le disposizioni relative a costruzione, prova e approvazione degli imballaggi e delle cisterne;

  • l’utilizzazione dei mezzi di trasporto (compreso il carico, il carico in comune e lo scarico);

L’allegato A contiene inoltre alcune disposizioni che concernono l’allegato B o ambedue gli allegati A e B quali:

  • Esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto

  • Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

  • Applicabilità di altre regolamentazioni

  • Trasporto inoltrato con modalità diversa dalla trazione su strada

  • Definizione e unità di misura

  • Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose

  • Obblighi di sicurezza degli operatori

  • Deroghe

  • Misure transitorie

  • Misure di controllo e altre misure di supporto per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza

  • Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti

L’allegato B precisa le disposizioni concernenti la costruzione, l’equipaggiamento e l’esercizio dei veicoli approvati per il trasporto di merci pericolose.