30/06/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2005/323/CE DEL 21 APRILE 2005 (GUCE L 104 DEL 23/04/2005) SUI REQUISITI DI SICUREZZA CHE DOVRANNO SODDISFARE LE NORME EUROPEE RELATIVE AGLI ARTICOLI GALLEGGIANTI PER IL TEMPO LIBERO DA USARSI NELLA O SULL’ACQUA CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 2001/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.
Il provvedimento pubblica nell’allegato I all’art. 2, i requisiti di sicurezza per i prodotti galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua, con esclusione degli articoli contemplati dalla direttiva 88/378/CEE, dalla direttiva 89/686/CEE e dalla direttiva 94/25/CE. I prodotti sono suddivisi in classi di appartenenza a seconda dell’uso cui sono destinati.
normativa
VUOI AVERE ALTRE INFORMAZIONI
CHIAMA LO 011.38.50.283
RICHIEDI UN PREVENTIVO ONLINE
Ente Accreditato Regione Piemonte
per la Formazione Continua
e la Formazione a Distanza (FAD)
Certificato n°506/001
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7 Marzo 2001