27/04/2006
PROVVEDIMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 26 GENNAIO 2006 (GAZZETTA UFFICIALE N. 45 DEL 23 FEBBRAIO 2006) DAL TITOLO ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 36-QUATER, COMMA 8, E 36-QUINQUIES, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO. ACCORDO, AI SENSI DELL´ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281. (REPERTORIO ATTI N. 2429).
Il provvedimento introduce la formazione specifica, che non sostituisce quella obbligatoria di base prevista dall´art. 22 del D.Lgs. 626/94, in merito al lavoro su ponteggi e il lavoro con accesso e posizionamento mediante funi.
Per le attività relative ai ponteggi è previsto un corso da 28 ore suddiviso in tre moduli con verifica intermedia e una prova pratica finale.
Per il lavoro mediante funi sono previsti un modulo base da 12 ore e un successivo modulo specialistico da 20; i preposti devono frequentare un ulteriore modulo di 8 ore.Il provvedimento individua inoltre i soggetti formatori e i criteri di accreditamento.
normativa
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