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07/11/2007

LEGGE 2 ottobre 2007, n. 160 – Limitazione alla somministrazione di bevande alcoliche

LEGGE 2 OTTOBRE 2007 N. 160 (Gazzetta Ufficiale N. 230 DEL 3 OTTOBRE 2007) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

Il provvedimento  n. 160 converte in Legge, con modificazioni, il DL 3 agosto 2007, n. 117, recante “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”.
Tra le modifiche introdotte al codice della strada, si segnale quanto precisato al comma 2 dell’art. 6  (Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stati di ebbrezza),con cui si dispone che: Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all´entrata, all´interno e all´uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell´aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.”

I contenuti delle tabelle, di cui al comma 2 dell’art. 6, saranno stabiliti dal Ministero della Salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (3 agosto 2007).