12/02/2008
CIRCOLARE DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 3 DEL 25 GENNAIO 2008 – Artt. 36-quater e 36-quinquies, D.Lgs. 626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore di lavoro relativi all´impiego dei ponteggi e all´impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi – Chiarimenti concernenti la formazione dei lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all´impiego di sistemi di accesso e di posizionamemtno mediante funi.
Relativamente alla scadenza per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all’art. 36 quarter, commi 9 e 10, e art. 36 quinquies, comma 5, del D.Lgs. n. 626/94, la circolare chiarisce che la scadenza del 23 febbraio 2008 (due anni dalla pubblicazione dell’accordo Stato, regioni e province autonome, in G.U. del 23 febbraio 2006) è da intendersi ai fini dell’attivazione dei percorsi formativi “che comunque devono terminare entro e non oltre il 23/02/2009â€.
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