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16/12/2008

Accordo 8 ottobre 2008 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.

PROVVEDIMENTO del 18 settembre 2008 DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO (Gazzetta Ufficiale n. 236 dell´08 ottobre 2008) – Accordo, ai sensi dell´articolo 8, comma 2 dell´Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l´incolumità e la salute di terzi”. (Rep. Atti n. 178/CSR).

Come previsto dal provvedimento del 30 settembre 2007, l´accordo fissa le procedure per gli accertamenti sanitari finalizzati all´accertamento dell´assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l´incolumità e la salute di terzi. In caso di esito positivo in fase di accertamento la procedura prevede la sospensione cautelativa del lavoratore dalla mansione a rischio. La sorveglianza sanitaria è attivata dal datore di lavoro con la comunicazione al medico competente delle mansioni a rischio. Il medico effettua un primo livello di accertamento; in caso positivo scattano procedure di accertamento di laboratorio tossicologico-analitico di primo livello e diagnosi accertative di secondo livello a carico di strutture sanitarie competenti.
Le mansioni soggette ad obbligo di accertamento sono quelle indicate nell´Allegato I all´Intesa in sede di Conferenza Unificata.