27/05/2010
REGIONE ABRUZZO – LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 5 MAGGIO 2010 (Bollettino Ufficiale n. 31 del 14 maggio 2010) – Norme per l´esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei.
La Regione Abruzzo intende ridurre il rischio di infortuni sul lavoro connessi al non corretto utilizzo dei mezzi e degli apparecchi di sollevamento, trasporto e di immagazzinaggio e degli automezzi dotati di bracci aerei, attraverso la formazione e l’aggiornamento degli operatori. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a tutte le attività nelle quali viene svolta, da parte degli operatori, la movimentazione meccanica dei carichi mediante l’uso di mezzi e apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinaggio e degli automezzi dotati di bracci aerei operanti su spazi privati o pubblici all’interno del territorio regionale. La Giunta regionale determina con proprio atto, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, gli apparecchi il cui utilizzo rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche agli operatori che utilizzano i mezzi e gli apparecchi contemplati nel provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 2, in attività attinenti l’esercizio di miniere, cave e torbiere.
E’ escluso dal campo di applicazione della presente legge l’esercizio di ascensori e montacarichi, di piattaforme elevatrici e di montascale per disabili, di scale mobili e di sistemi di parcheggio automatico per autovetture.
Il provvedimento inoltre stabilisce le regole per la formazione e l´aggiornamento del personale preposto alla conduzione, nonché il riconoscimento dei titoli pregressi.
normativa
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