Decreto 27 luglio 2010 – Regola tecnica di prevenzione incendi
DECRETO DEL MINISTRO DELL´INTERNO DEL 27 LUGLIO 2010 (Gazzetta ufficiale n. 187 del 12 agosto 2010) – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l´esercizio delle attività commerciali all´ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.
Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività commerciali, di cui all´art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso
agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all´interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli
stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni
di sicurezza.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.