20/05/2011
SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUARTA DEL 27 DICEMBRE 2010 – OBBLIGO DI VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO
Sia il datore di lavoro che i dirigenti o altri titolari della responsabilità sono tenuti ad adottare tutte le opportune cautele e misure di sicurezza, nonchè di curare l´istruzione e informazione dei lavoratori sui rischi connessi all´attività svolta. L´attività di vigilanza deve essere continuativa effettiva, per impedire che vengano trascurate le previste cautele e misure di prevenzione e protezione.
normativa
VUOI AVERE ALTRE INFORMAZIONI
CHIAMA LO 011.38.50.283
RICHIEDI UN PREVENTIVO ONLINE
Ente Accreditato Regione Piemonte
per la Formazione Continua
e la Formazione a Distanza (FAD)
Certificato n°506/001
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7 Marzo 2001