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04/05/2012

ACCORDO STATO-REGIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE SPECIFICA PER L´USO DI TALUNE ATTREZZATURE

ACCORDO NAZIONALE DEL 22/02/2012 (GAZZETTA UFFICIALE DEL 12 MARZO 2012, N. 60 – S.O. N. 47) – ACCORDO AI SENSI DELL´ART 4 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO CONCERNENTE L´INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI, NONCHÈ LE MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI TALE ABILITAZIONE, I SOGGETTI FORMATORI, LA DURATA, GLI INDIRIZZI ED I REQUISITI MINIMI DI VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE, IN ATTUAZIONE DELL´ART. 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il provvedimento introduce le regole per l´espletamento della formazione specifica in materia utilizzo di talune attrezzature di lavoro, in particolare le attrezzature di lavoro interessate sono:• Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)• Gru a torre• Gru mobile• Gru per autocarro• Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”• Trattori agricoli o forestali• Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)• Pompe per calcestruzzo.L’accordo stabilisce i requisiti dei soggetti formatori, tempi e durata della formazione degli operatori, organizzazione dei corsi, la periodicità di rinnovo.Il provvedimento entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in GU, ovvero il 12 marzo 2013; viene inoltre indicato il termine ultimo per l’erogazione della nuova formazione (prevista entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore), ovvero entro il 12 marzo 2015.