28/05/2014
DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL 18 APRILE 2014 (GAZZETTA UFFICIALE N. 106 DEL 9 MAGGIO 2014).
Con il provvedimento sono individuate, ex articolo 67, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere all´organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti.Sono esentati dalla comunicazione i cantieri temporanei e mobili, oggetto di specifica regolamentazione, ed i luoghi di lavoro in cui sono occupati fino a 3 lavoratori.Le informazioni da comunicare nei casi suindicati potranno essere trasmesse all´organo di vigilanza per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive, utilizzando l´apposita modulistica disponibile nel sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro) nonché nella Sezione Documentazioni delle pagine del Servizio Sicurezza e Ambiente di lavoro.
normativa
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