02/09/2016
DECRETO DEL MINISTRO DELL´INTERNO 9 AGOSTO 2016 (GAZZETTA UFFICIALE N. 196 DEL 23 AGOSTO 2016) – “APPROVAZIONE DI NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO – ALBERGHIERE, AI SENSI DELL´ARTICOLO 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139”.
Il provvedimento approva le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all´allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66 (Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto). Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività ricettive turistico – alberghiere in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. del Ministro dell´interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell´interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell´interno del 14 luglio 2015.Il presente decreto entra in vigore il giorno 22 settembre 2016.
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