25/10/2016
CIRCOLARE INAIL DEL 2 SETTEMBRE 2016, N. 31
Abolizione Registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati.In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 all´articolo 21, comma 4, ha abolito l´obbligo della tenuta del Registro infortuni nonché l´applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all´entrata in vigore del decreto stesso.ABOLIZIONE DELLA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNIL´articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2015 prevede che: A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l´obbligo di tenuta del registro infortuni.In proposito, il citato d.lgs.n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è divenuto effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data dalla quale il datore di lavoro non ha più l´obbligo della tenuta del menzionato registro, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547/1955, articolo 403. Si evidenzia, tuttavia, che dalla predetta data nulla è mutato rispetto all´obbligo del datore di lavoro di denunciare all´Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d´opera, come previsto dall´articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21, comma 1, lett. b).RILASCIO DEL “CRUSCOTTO INFORTUNI” PER I DATORI DI LAVORO E LORO INTERMEDIARI. MODALITÀ DI FRUIZIONEIn considerazione dell´abolizione del citato registro, l´Inail, al fine di offrire agli organi preposti all´attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare l´azione ispettiva, ha realizzato un nuovo applicativo denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono state illustrate con circolare Inail del 23 dicembre 2015, n. 92, mediante il quale è possibile, da parte degli Organi ispettivi dell´Inail, delle Aziende sanitarie locali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d´opera e denunciati dal datore di lavoro all´Inail stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni.In continuità con l´azione di semplificazione avviata dal più volte citato d.lgs. n.151/2015, l´Inail ha ora effettuato un aggiornamento del predetto “Cruscotto infortuni”, rendendo accessibili le informazioni ivi contenute ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e ai loro intermediari di cui all´art. 1 della legge n. 12/1979, in relazione agli eventi infortunistici dagli stessi denunciati a decorrere dal 23 dicembre 2015 ai sensi della normativa più volte richiamata.Il Cruscotto infortuni è accessibile ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari, nell´area dei servizi online del sito istituzionale dell´Inail www.inail.it – macro area del menu “Denuncia d´infortunio e malattia” del portale – tramite l´inserimento delle credenziali già in possesso dei predetti soggetti per l´accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica.Il servizio in questione prevede per l´utente la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega.Per i predetti utenti, è prevista la consultazione in relazione alla:• Unità produttiva di un´azienda in caso di datori di lavoro in gestione ordinaria e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo;• Struttura dell´amministrazione statale in caso di datori di lavoro in gestione per conto dello Stato;• Località per il settore Agricoltura.Le modalità di consultazione sono meglio esplicitate nel manuale utente del predetto servizio online, opportunamente aggiornato e disponibile sul sito istituzionale www.inail.it, alla consueta pagina del portale Inail:https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html
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