16/07/2021
Protocollo di intesa tra Governo e PArti sociali del 6 aprile 2021 – Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARs-CcV-2/COVID 19 negli ambienti di lavoro
Il 6 aprile 2021 il Governo e le Parti sociali hanno aggiornato le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 di cui all’analogo Protocollo del 24 aprile 2020. Le nuove disposizioni saranno operative non appena recepite con atto normativo/regolamentare.
Se ne riassumono di seguito i punti di attenzione più innovativi e significativi, tenendo conto delle precisazioni fornite dalla Confindustria.
• Attualizzazione delle disposizioni concernenti il rientro in azienda dei lavoratori con pregressa infezione da COVID-19. A tale proposito, il rinvio ai contenuti della circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 consente di chiarire che tali lavoratori possono rientrare al lavoro:
• Se asintomatici, dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dall’accertamento della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con esito negativo;
• Se sintomatici, dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (senza considerare l’anosmia e l’ageusia/disgeusia, che possono avere prolungata persistenza nel tempo), accompagnato da un test molecolare con esito negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
• Se positivi a lungo termine e cioè i lavoratori ancora positivi il 21° giorno di isolamento, il Protocollo, assumendo una posizione diversa da quella della predetta circolare, ne prevede la riammissione al lavoro solo dopo l’effettuazione, di un test molecolare o antigenico con esito negativo.
Si tratta di una previsione che supera, quanto meno con riferimento ai rientri al lavoro, i contenuti della propria circolare del 12 ottobre 2020, dove è previsto il possibile rientro in comunità, dopo 21 giorni di isolamento, anche se con ultimo tampone positivo, purché in assenza di sintomi da almeno una settimana
• Di particolare rilievo le indicazioni fornite nel punto 6, alla luce del diffondersi di varianti caratterizzate da particolare virulenza e contagiosità.
• In primo luogo, oltre alla raccomandazione di un uso “razionale” dei dispositivi di protezione individuale, il Protocollo attribuisce espressamente alle mascherine chirurgiche la qualifica di DPI
• È inoltre precisato che l’utilizzo delle mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore, è obbligatorio in tutti i casi di condivisione di uno stesso ambiente di lavoro, sia al chiuso che all’aperto ed a prescindere da qualsiasi riferimento al distanziamento interpersonale minimo di un metro, salvo che nel caso di attività lavorative svolte in condizioni di isolamento.
Per quanto concerne, infine, la riammissione al lavoro dei lavoratori ex positivi, il documento in esame dispone, con specifico riferimento a quelli ospedalizzati causa COVID-19, che il loro rientro è subordinato all’effettuazione della visita medica prevista dall’art. 41, comma 2, lettera e-ter, del D.Lgs. n. 81/2008, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, al fine di verificarne l’idoneità alla mansione.
normativa
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