09/01/2002
RESPONSABILITA’ PENALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI CASSAZIONE – SEZIONE QUARTA PENALE (sentenza n. 500 del 9 gennaio 2002) – Pres. COCO – Est. TUCCIO – P:M: (Conf.) IANNELLI -Ric. DI GREZIA.
– Sicurezza sul lavoro.
– Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
– Violazioni antinfortunistiche.
– Corresponsabilità del responsabile del servizio col datore di lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, del delitto di lesione personale colposa può rispondere, oltre il datore di lavoro, anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in posizione di solidarietà e compartecipazione consensuale.
normativa
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