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10/01/2005

Circolare del 6 settembre 2004 – Inquinamento acustico

CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL 6 SETTEMBRE 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 2004) – INTERPRETAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO: CRITERIO DIFFERENZIALE E APPLICABILITA’ DEI VALORI LIMITE DIFFERENZIALI.

 

Il provvedimento riporta l’interpretazione dei seguenti argomenti:

  • Applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio
  • Condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio differenziale
  • Circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi
  • Servizi ed impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso
  • Attività temporanee o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
  • Impianti a ciclo produttivo continuo

Inoltre viene  previsto che nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), non espressamente contemplato dall’art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l’interpretazione corrente della norma si traduce nell’applicabilità del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica.