Sicurezza Notizie

CIRCOLARI

03/02/2010

CIRCOLARE N. 33/2009 – SOSPENSIONE DELL´ATTIVITA´ IMPRENDITORIALE

CIRCOLARE DEL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 33/2009 – PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL´ATTIVITA´ IMPRENDITORIALE DI CUI ALL´ART. 14 DEL D.LGS. 81/08 – MODIFICHE APPORTATE DALL´ART. 11 DEL D.LGS. 106/2009.

La circolare n. 3/2009, superando le prescrizioni contenute nelle precedenti circolari in materia di attività di vigilanza e sospensione dell’attività imprenditoriale, fornisce un quadro unitario delle indicazioni di cui occorre tenere conto per una corretta applicazioni della disciplina in materia di sospensione dell´attività imprenditoriale.
Il potere di sospensione, di natura discrezionale, spetta solo agli organi di vigilanza del Ministero e delle AA.SS.LL. e in particolare all’ufficio da cui dipendono i funzionari ispettivi che accertano la sussistenza dei presupposti per la sospensione. E’ fatta salva l’opportunità di non adottare il provvedimento di sospensione quando per esempio la sospensione dell’attività determinerebbe una situazione di pericolo maggiore.
Il comma 11 bis dell’art. 14 pone un limite all’adozione del provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare quando il lavoratore “in nero” risulti l’unico occupato dall’impresa. La circolare chiarisce che è comunque previsto l’allontanamento del lavoratore “sino al momento in cui il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarne la posizione, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza”.
Per quanto riguarda la reiterazione della violazione (introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009) la circolare precisa che sarà cura del personale ispettivo procedere alla verifica della sussistenza di violazioni “della stessa indole” nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza, in attesa dello specifico Decreto previsto dal d.Lgs. 106/09.
L’effetto del provvedimento di sospensione (che può essere adottato anche su segnalazione delle amministrazioni) è circoscritto alla singola unità produttiva che nel campo dell’edilizia corrisponde all’attività svolta nel singolo cantiere.

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