CODICE PREVENZIONE INCENDI – DM 18 OTTOBRE 2019
Decreto del Ministro dell’interno del 18 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019) – Modifiche all’ allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto.
L’allegato 1 del DM 18 ottobre 2019 sostituisce integralmente l’allegato 1 del DM 3 agosto 2015 ed è entrato in vigore il 1 novembre 2019.
Le modifiche interessano le seguenti sezioni:
a) Sezione G – Generalità;
b) Sezione S – Strategia antincendio;
c) Sezione V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
– V.1 – Aree a rischio specifico;
– V.2 – Aree a rischio per atmosfere esplosive;
– V.3 – Vani degli ascensori;
d) Sezione M – Metodi.
Nello specifico, il nuovo Decreto riscrive la progettazione e la realizzazione degli impianti antincendio delle attività per le quali deve essere utilizzato, obbligatoriamente, il Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i.
Come riportato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, scopo dell’aggiornamento è stato quello di:
• migliorare la leggibilità del testo (spostamento di parti di testo, accorpamento di argomenti affini, aggiunta di ulteriori definizioni e richiamo delle definizioni negli argomenti pertinenti);
• migliorare la comprensibilità del testo (aggiunta di note esplicative, esempi per l’illustrazione dei casi più complessi, disegni esplicativi);
• articolare maggiormente le soluzioni conformi in modo da renderle più aderenti alle reali necessità e quindi meno onerose;
• fornire sistematici indirizzi circa il ricorso alle soluzioni alternative;
• applicare il metodo prestazionale (FSE) anche senza fare ricorso alla procedura di deroga;
• risolvere alcune criticità riscontrate;
• inserire alcuni elementi per un migliore raccordo con le RTV pubblicate e quelle in via di approntamento.
Il quadro sarà completato nei prossimi mesi con l’emanazione delle prossime Regole Tecniche Verticali in fase di preparazione (ospedali, locali pubblico spettacolo, edifici pregevoli, …).