09/01/2020
Circolare del Ministro dell’interno n. 15406 del 15 ottobre 2019
Il ministero dell’interno ricorda che il 20 ottobre è decaduto il periodo transitorio e quindi il DM 12 aprile 2019 è ufficialmente in vigore.
Di seguito si riportano le principali novità introdotti dal decreto:
– Art. 2 del DM 12/04/2019 con il quale è stato ampliato l’elenco delle attività ricomprese in allegato I del DPR 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del Codice di prevenzione incedi; per tali attività di nuova realizzazione le norme tecniche allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso;
– Art. 3 del DM 12/04/2019 che ha introdotto nel DM 03/08/2015 l’art. 2 bis che definisce le modalità applicative alternative.
Si dà la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi, cioè che possiedono una regola tecnica verticale (scuole, alberghi, autorimesse, ecc.).
Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio binario.
normativa
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