COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE – INTERPELLO SULL´IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI AUTONOMI
Chiarimenti sulle modalità di verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomiRichiesta di chiarimento del 2 maggio 2013 – n. 7/2013 destinatario: ANCE – Associazione nazionale Costruttori Ediliistanza: Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è espresso in merito a quali debbano essere i documenti obbligatori da richiedere ai lavoratori autonomi per verificarne l’idoneità tecnico professionale, con particolare riferimento alla documentazione minima che questi sono tenuti ad esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile.
Pertanto un committente o un’impresa affidataria, in fase di verifica dell’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo è tenuto obbligatoriamente a verificare il possesso della documentazione minima così come prescritta nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, e non anche ad esigere l’esibizione degli attestati inerenti la propria formazione e l’idoneità sanitaria. Ciò però non esclude la facoltà per il committente di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’Allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione non obbligatoria appena citata, ovvero, attestati inerenti la formazione e idoneità sanitaria.