19/12/2013
SITO INTERNET DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE – INTERPELLI
Sito internet della Commissione Consultiva Permanente – Interpello del 24 ottobre 2013 – n. 8/2013 – destinatari: Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro – istanza: Art. 41, comma 2, visita medica preventivaOggetto del quesito era la necessità o meno, per il datore di lavoro, di far ripetere la visita medica preventiva di cui all’art. 41, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81/2008 (finalizzata a valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica), in caso di riassunzione dello stesso lavoratore, a breve distanza di tempo e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per le visite successive a quella iniziale, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate al medesimo rischio.A tale riguardo, la Commissione per gli interpelli ha precisato che qualora la riassunzione avvenga nel corso del periodo di validità della visita preventiva effettuata in occasione del precedente rapporto di lavoro (o di una successiva visita periodica), ed in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta già conosciuta dal medico competente.
normativa
VUOI AVERE ALTRE INFORMAZIONI
CHIAMA LO 011.38.50.283
RICHIEDI UN PREVENTIVO ONLINE
Ente Accreditato Regione Piemonte
per la Formazione Continua
e la Formazione a Distanza (FAD)
Certificato n°506/001
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7 Marzo 2001