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08/03/2002

D.Lgs. 2 febbraio 2002 ­ Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2002) ­ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/24/CE SULLA PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA AGENTI CHIMICI DURANTE IL LAVORO.

Il provvedimento al titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 aggiunge il titolo VII-bis “protezione da agenti chimici”.
Il D.Lgs. negli aspetti più significativi riguarda:
­ l’esonero da alcuni adempimenti prevenzionali per quelle attività che, in rapporto alla quantità ed esposizione ad un agente chimico, presentano un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che sarà determinato con uno e più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Nelle more di tale decreto il Ministro del lavoro potrà fornire i parametri per la definizione di rischio moderato;
­ il recepimento dei valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea;
­ l’abrogazione del Corpo II agli allegati I, II, II, IV e VIII del D.Lgs. 15/08/91 n. 277 e le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al D.P.R. 19/03/56 n. 303.
Il provvedimento entra in vigore il 23 marzo 2002.