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27/08/2012

D. LGS. N 124 DEL 22 GIUGNO 2012 – MODIFICHE AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA MACCHINE

DECRETO LEGISLATIVO N. 124 DEL 22 GIUGNO 2012 (GAZZETTA UFFICIALE N. 180 DEL 3 AGOSTO 2012) – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 17, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/127/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE PER L´APPLICAZIONE DI PESTICIDI.

Il provvedimento introduce prevalentemente modifiche relative ad una categoria particolare di macchine (le macchine per l’applicazione di pesticidi), per le quali vengono definiti RESS specifici e ulteriori, ma vengono anche modificati alcuni punti di carattere generale, fra cui:• La definizione esplicita (aggiunta alla voce n-bis dell’art. 2 c.2) di «“Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute”: disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti al presente decreto legislativo intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonche´, qualora applicabile, dell´ambiente; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell´allegato I. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell´ambiente si applicano unicamente alle macchine per l’applicazione di pesticidi».• L´nserimento dell´ obbligo esplicito di tutela dell’ambiente quale requisito per l’immissione sul mercato (art. 3 c.1): «Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni, nonche´, qualora applicabile, dell´ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.» e, parallelamente anche nell’art. relativo alla Sorveglianza di Mercato (art. 6, c. 4).