05/04/2002
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ DELL’11 GIUGNO 2001, N. 488 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 Aprile 2002) REGOLAMENTO RECANTE CRITERI INDICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ DEI LAVORATORI ALL’ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 84, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 230.
Il provvedimento disciplina la sorveglianza sanitaria per i lavoratori, apprendisti e studenti esposti a radiazioni ionizzanti ponendola sugli stessi principi che disciplinano la medicina del lavoro.
In particolare, il medico addetto alla sorveglianza medica, nell’effettuare la visita preventiva e successivamente quelle periodiche, provvederà alla verifica dell’effettiva compatibilità tra le condizioni psicofisiche del lavoratore e i rischi specifici individuali connessi con la destinazione lavorativa e alle mansioni a cui il lavoratore verrà addetto.
Il medico effettuerà inoltre l’analisi dei rischi individuali connessi con la destinazione lavorativa sulla base delle informazioni ottenute dal datore di lavoro e contenute sulla relazione dell’esperto qualificato.
In relazione alla natura e all’entità del rischio e alle caratteristiche dell’attività lavorativa dovranno inoltre essere considerate le condizioni psicofisiche suscettibili di porre problemi in ordine alle condizioni di sicurezza del lavoro con radiazioni ionizzanti.
normativa
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