13/03/2002
DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14 FEBBRAIO 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002) ATTUAZIONE DELL’ART. 23, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626 E, SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, IN MATERIA DI VIGILANZA SULL’APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO.
Il provvedimento stabilisce che il corpo della Guardia di Finanza provveda con i propri servizi sanitari e tecnici ad effettuare controlli tecnici, verifiche, collaudi, accertamenti sanitari ed a rilasciare le necessarie certificazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, secondo le vigenti disposizioni, in applicazione dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Il personale dei servizi tecnici e sanitari che svolge attività di vigilanza, non può fare parte del servizio di protezione/prevenzione ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 626/94.
normativa
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