22/02/2006
DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 15 SETTEMBRE 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005) – APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER I VANI DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO UBICATI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI.
Il provvedimento dispone una nuova regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I vani degli impianti di sollevamento di cui all´art. 1, devono essere realizzati in modo da:
a) minimizzare le cause d´incendio;
b) limitare danni alle persone ed alle cose;
c) limitare danni all´edificio ed ai locali serviti;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
La regola tecnica allegata al decreto indica le specifiche tecniche di esecuzione.
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia e sostituite dall´allegata regola tecnica.
normativa
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