13/04/2002
DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO DEL 2 APRILE 2002, N. 60 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002) RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 1999/30/CE DEL CONSIGLIO DEL 22 APRILE 1999 CONCERNENTE I VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE PER IL BIOSSIDO DI ZOLFO, IL BIOSSIDO DI AZOTO, GLI OSSIDI DI AZOTO, LE PARTICELLE E IL PIOMBO E DELLA DIRETTIVA 2000/69/CE RELATIVA AI VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE PER IL BENZENE ED IL MONOSSIDO DI CARBONIO.
Il provvedimento, oltre a definire le caratteristiche degli inquinanti, stabilisce:
– i valori limite e la soglia di allarme;
– il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere adottato nel tempo;
– il termine entro quale valore limite deve essere raggiunto.
La valutazione dei livelli deve essere fatta secondo i criteri indicati negli allegati VIII, IX e X.
Le regioni comunicano all’ANPA i metodi seguiti per la valutazione preliminare della qualità dell’aria-ambiente a norma dell’art. 5 del D.Lgs. 4 agosto 1999 entro il 13 dicembre 2002 per il benzene e il monossido di carbonio, per tutti gli altri inquinanti, la comunicazione deve essere effettuata entro il 13 luglio 2002.
normativa
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