06/06/2002
DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 24 MAGGIO 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002) NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE.
Il provvedimento, ai fini della prevenzione incendi e di raggiungere primari obiettivi di sicurezza per la salvaguardia delle persone e della tutela dei beni, detta disposizioni per la progettazione, costruzione ed esercizio di impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
Gli impianti devono essere realizzati in modo da garantire i seguenti obiettivi:
a) ridurre al minimo le cause di rilascio accidentale di gas, di incendio e di esplosione;
b) limitare i danni alle persone in caso di evento accidentale;
c) limitare i danni a strutture o cose contigue agli impianti in caso di evento accidentale;
d) permettere di operare in condizioni di sicurezza ai soccorritori.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (90 giorni dal 6 giugno 2002) gli impianti preesistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al Tirolo V dell’allegato.
Qualora si effettuino modifiche che comportino alterazioni delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, gli adeguamenti dovranno essere effettuati contestualmente ai lavori di modifica.
Gli impianti di distribuzione di gas naturale non possono sorgere:
– nella zona omogenea totalmente edificata, individuata dal piano regolatore come zona A;
– nelle zone di completamento ed espansione dell’aggregato urbano indicato dal piano regolatore generale;
– nelle zone adibite a verde pubblico ovunque ubicate.
normativa
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