07/09/2002
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 7 SETTEMBRE 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002) RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/58/CE RIGUARDANTE LE MODALITÀ DELLA INFORMAZIONE SU SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI IMMESSI IN COMMERCIO.
Il provvedimento stabilisce che all’immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato, il responsabile dell’immissione, sia esso il fabbricante, l’importatore o il distributore, deve fornire gratuitamente al destinatario, che ne è l’utilizzatore, una scheda informativa riguardante la sicurezza.
La scheda, su supporto cartaceo o magnetico, deve essere inviata in occasione o anteriormente la prima fornitura.
Se la sostanza o il preparato sono considerati come pericolosi, ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e della direttiva 1999/45/CE, la scheda informativa in materia di sicurezza dovrà riportare le informazioni riportate nell’allegato.
A cura del fabbricante, importatore o distributore la scheda informativa deve essere aggiornata ogni qual volta emergano rilevanti informazioni sulla sicurezza.
normativa
VUOI AVERE ALTRE INFORMAZIONI
CHIAMA LO 011.38.50.283
RICHIEDI UN PREVENTIVO ONLINE
Ente Accreditato Regione Piemonte
per la Formazione Continua
e la Formazione a Distanza (FAD)
Certificato n°506/001
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7 Marzo 2001