22/02/2006
DECRETO DEL MINISTRO DELL´AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA´ PRODUTTIVE e con IL MINISTRO DELLA SALUTE N. 269 DEL 17 NOVEMBRE 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005) – REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI ARTICOLI 31 E 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22, RELATIVO ALL´INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI PROVENIENTI DALLE NAVI, CHE É POSSIBILE AMMETTERE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE.
Il presente regolamento all’art. 1, disciplina, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le procedure semplificate per le attività di recupero dei seguenti rifiuti pericolosi:
a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi);
b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla Convenzione Marpol;
c) acque di sentina delle navi.
I soggetti che effettuano o che intendono effettuare le attività di recupero dei rifiuti di cui all´art. 1, negli impianti di cui all´art. 1, comma 2, trasmettono alla provincia competente per territorio, la comunicazione di inizio attività.