12/03/2002
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’8 MARZO 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002) DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI COMBUSTIBILI AVENTI RILEVANZA AI FINI DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO, NONCHÈ DELLE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE.
Il provvedimento stabilisce le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per usi civili e industriali ed elenca i tipi di combustibili consentiti.
Elenca inoltre i combustibili utilizzabili negli impianti di potenza uguale o superiore a 50 MW.
Negli impianti aventi potenza termica nominale non superiore a 3 MW è vietato l’uso di: carbone da vapore; coke metallurgico e da gas; antracite; prodotti antracitosi e loro miscele; gas da altoforno, di cokeria e acciaieria; bitume di petrolio; coke da petrolio.