24/07/2020
Decreto Interministeriale del 2 maggio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020) – Recepimento della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.
Il provvedimento recepisce la direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.
Il provvedimento prevede la sostituzione dell’Allegato XXXVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativo ai valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici, al fine di adeguarlo a quanto previsto dalla direttiva 2017/164/UE.
Si prevede, inoltre, un periodo transitorio per l’applicazione dei valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio per le sole attività sotterranee in miniera ed in galleria, che terminerà il 21 agosto 2023.
Scadeva il 21 agosto 2018 il termine ultimo per l’adozione da parte degli Stati membri del quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale (TLV – Threshold Limit Value) ad agenti chimici, previsti nella Direttiva (UE) 2017/164. Entro tale data, i valori indicati avrebbero dovuto confluire nel D.Lgs. 81/2008 (Allegato XXXVIII).
Con la Direttiva (UE) 2017/164, l’UE ha definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale, stabilendo che gli Stati membri definiscano valori limite nazionali tenendo conto dei valori limite fissati dall’UE.
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