Sicurezza Notizie

LEGISLAZIONE

17/09/2021

Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021 – Misure COVID-19

Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 (GU n.175 del 23-07-2021) – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Il nuovo decreto all’art.1 proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza.
Insieme allo stato di emergenza, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A, tra cui la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (articolo 83, D.L. 34/2020).
Inoltre, a partire dal 6 agosto 2021, l’accesso alle seguenti attività sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di di una delle certificazioni verdi COVID-19:
– Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
– Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
– Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
– Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
– Sagre e fiere, convegni e congressi;
– Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
– Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
– Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– Concorsi pubblici.

La Certificazione verde COVID-19 potrà essere rilasciata:
1. dopo la somministrazione della prima dose di vaccino; ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
2. a seguito di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
3. dopo effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.

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