18/07/2023
Già dal 24 Febbraio 2022 non è più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso. Un’altra possibilità è che il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell’utilizzatore industriale o professionale sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo o quantomeno che sull’imballaggio sia presente la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta. Dunque, dal 24 Agosto 2023 non sarà più consentito l’uso dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, per usi industriali e professionali, a meno che la loro concentrazione sia inferiore allo 0,1% in peso oppure, in alternativa, i datori di lavoro o i lavoratori autonomi dovranno garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione adeguata sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.
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