15/02/2003
DIRETTIVA 2003/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 6 FEBBRAIO 2003 (GUCE L 42 DEL 15 FEBBRAIO 2003) SULLE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVE ALL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DAGLI AGENTI FISICI (RUMORE) (DICIASSETTESIMA DIRETTIVA PARTICOLARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 89/391/CEE).
Il provvedimento stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi dall’esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l’udito.
Viene abrogata la direttiva 86/188/CEE recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 15/08/1991 n. 277.
Gli stati membri devono conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2006. Sono previste deroghe, per l’adeguamento ai nuovi valori limite di esposizione, relative al personale marittimo imbarcato e per i settori della musica e intrattenimento. Le variazioni più significative riguardano:
il valore massimo della pressione acustica istantanea (picco) ponderata con frequenza “C”;
definizione dei livelli di esposizione giornaliera e settimanale al rumore come riportata dalla norma internazionale ISO 1999:1990;
il valore limite di esposizione non deve superare 87 dB(A).
Vengono fissati valori superiori di esposizione che fanno scattare l’azione a 80 e 85 dB(A). Per il solo valore limite di esposizione, la determinazione dell’effettiva esposizione del lavoratore tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi individuali di protezione dell’udito indossati dal lavoratore.
normativa
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