15/02/2003
DIRETTIVA 2003/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 6 FEBBRAIO 2003 (GUCE L 42 DEL 15 FEBBRAIO 2003) RECANTE VENTIQUATTRESIMA MODIFICA DELLA DIRETTIVA 76/769/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE RESTRIZIONI IN MATERIA DI IMMISSIONE SUL MERCATO E DI USO DI TALUNE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI (PENTABROMODIFENIL ETERE, OTTABROMODIFENIL ETERE).
Il provvedimento modifica l’allegato I della direttiva 76/769/CEE conformamente a quanto stabilito nell’allegato della presente direttiva. L’immissione sul mercato e l’uso del penta BDE e dell’octa BDE e l’immissione sul mercato di articoli contenenti una o entrambe le sostanze sopraindicate non deve superare lo 0,1% in massa. Gli stati membri devono conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2004 e applicarne le disposizioni a decorrere dal 15 agosto 2004.
normativa
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