03/09/2012
DIRETTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 4 LUGLIO 2012 (GUCE L197 DEL 4 LUGLIO 2012) – SUL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/82/CE DEL CONSIGLIO.
La nuova Direttiva, che per l’Italia dovrà dunque comportare in sede di recepimento modifiche al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., è stata emanata per allineare le prescrizioni in materia di incidenti rilevanti con le nuove normative in materia di classificazione ed etichettatura sostanze pericoloseGli Stati membri dovranno darne attuazione entro il 31 maggio 2015 e applicarne le misure a decorrere dal 1° giugno 2015 (fatto salvo l’obbligo di recepire entro il 14 Febbraio 2014 l’inserimento della voce d) oli combustibili densi da aggiungersi alla sezione «Prodotti petroliferi» dell´allegato I parte I all’abroganda Direttiva 96/82/CE,)Le principali innovazioni riguardano:• l’introduzione di “Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa” (art. 4), introdotta per permettere di valutare se, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo, vi sono sostanze pericolose che non presentano pericoli di incidenti rilevanti e, se del caso, presentare una proposta legislativa per escludere tali sostanze pericolose dall´ambito di applicazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe avere inizio rapidamente, in particolare dopo il cambiamento di classificazione di una sostanza o miscela, al fine di evitare oneri inutili ai gestori e alle autorità competenti negli Stati membri• i cambiamenti negli allegati riportanti le sostanze pericolose e relative quantità che comportano l’applicabilità o meno della Direttiva (Allegato I parti 1 e 2).
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