04/11/2020
Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.248 del 07-10-2020) – Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
Alla luce della proroga dello stato di emergenza epidemiologica, l’art. 1 del nuovo Decreto Legge differisce l’efficacia temporale di alcune disposizioni normative in scadenza il 15 ottobre 2020 e precisamente:
– dell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 – convertito, con modificazioni, nella Legge n. 35 del successivo 22 maggio – e cioè della norma che consente di definire con appositi DPCM/Ordinanze, per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, le misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19;
delle disposizioni di cui al Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 74 del successivo 14 luglio, che costituisce, con il citato Decreto Legge n. 19/2020, la cornice normativa di riferimento di tutti i provvedimenti statali e regionali in materia. In particolare, è differito al 31 gennaio 2021 l’obbligo per le imprese, stabilito dall’art. 1, commi 14 e 15, del Decreto Legge n. 33/2020, di organizzare e svolgere la propria attività, pena la sospensione della stessa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in coerenza con il protocollo/linea guida applicabile al settore di appartenenza (che per le aziende del sistema associativo, si ricorda, è il Protocollo Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020).
Sono invece differite al 31 dicembre 2020 le disposizioni concernenti:
– la possibilità per i datori di lavoro privati di fare ricorso allo smart working anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa in vigore;
– il diritto allo smart working, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente;
– il diritto allo smart working, alle condizioni di cui sopra, anche per i lavoratori che si trovino nella condizione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave ai sensi della medesima norma.
Lo stesso art. 5 rende immediatamente operativa la disposizione introdotta in chiave prospettica dall’art. 1, comma 1, lettera b), che prevede, ad integrazione del Decreto Legge n. 19/2020, l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e di farne uso sia nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, sia in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
La norma fa salvi i protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche/produttive e le linee guida per il consumo di cibi e bevande ed esclude dalla propria sfera di applicazione i soggetti che stiano svolgendo attività sportiva, i bambini fino ai sei anni di età e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina nonché coloro che per interagire con esse versino nella stessa incompatibilità.
Con specifico riferimento all’obbligo relativo ai luoghi al chiuso, si osserva che la salvaguardia dei protocolli in vigore consente di ritenere, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020, che negli ambienti di lavoro dove operino contemporaneamente più lavoratori l’utilizzo della mascherina possa continuare ad essere valutato in alternativa all’adozione, ove possibile, di misure tecniche/organizzative tali da assicurare il rispetto del distanziamento sociale.
Si ricorda ancora che gli obblighi di cui sopra comportano, per i casi di inosservanza, l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.
Inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui all’Allegato XLVI del Decreto Legislativo n. 81/2008 – L’Allegato XLVI del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (e s.m.i.), c.d. Testo Unico Sicurezza, classifica i virus appartenenti alla famiglia “Coronaviridae” come agenti biologici del gruppo 2 e cioè come agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori.
Il Decreto Legge in commento, all’art. 4, integra tale previsione inserendo, dopo la voce “Coronaviridae”, l’ulteriore voce “Sindrome respiratoria acuta da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)”, con classificazione al gruppo 3, relativo agli agenti biologici che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori.
Tale novità, introdotta in attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, comporta, come prima conseguenza diretta, che nell’ambito della valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici, di cui al Titolo X, art. 271, del predetto Decreto Legislativo, deve essere preso in considerazione anche il rischio di esposizione al SARS-CoV-2, ancorchè si tratti di un rischio di per sé generico e trasversale.
Nel presupposto che quello di esposizione al SARS-CoV-2 è un rischio potenzialmente presente in qualsiasi ambito lavorativo, stante la diffusa possibilità di venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (soprattutto nelle attività che comportano un contatto con pubblico, clientela, ecc.), o di “importare” una situazione di esposizione/potenziale esposizione derivante dall’ambito familiare o da un “rischio in itinere” (spostamenti casa/lavoro, trasferte, ecc.), è opportuno che alla nuova norma sia data l’accezione più ampia e che quindi il rischio suddetto sia preso in considerazione da tutti i datori di lavoro, dandone riscontro nel c.d. DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) quanto meno tramite allegazione delle misure anti-contagio e delle prescrizioni impartite al personale in attuazione del Protocollo Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020.
Altre disposizioni di interesse – Si evidenziano ancora, tra le novità introdotte dal Decreto Legge in commento, quelle di cui:
– all’art. 1, comma 2, lettera a), che a modifica dell’art. 1, comma 16, del citato Decreto Legge n. 33/2020, nel confermare la possibilità per le Regioni di introdurre disposizioni restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa statale, circoscrive la fattibilità di eventuali disposizioni ampliative ai soli casi (e nel rispetto dei criteri) previsti dalla stessa e previa intesa con il Ministro della Salute.
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