Sicurezza Notizie

LEGISLAZIONE

24/03/2010

DM 15 FEBBRAIO 2010 – MODIFICHE AL SISTRI

DECRETO DEL MINISTRO DELL´AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 15 FEBBRAIO 2010 (GAZZETTA UFFICIALE N. 48 DEL 27 FEBBRAIO 2010) – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO 17 DICEMBRE 2009, RECANTE: «ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA´ DEI RIFIUTI, AI SENSI DELL´ARTICOLO 189 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006 E DELL´ARTICOLO 14-BIS DEL DECRETO-LEGGE N. 78 DEL 2009 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 102 DEL 2009».

La fase di avvio del sistema SISTRI ha comportato numerose difficoltà applicative.Il Ministero dell´ambiente è intervenuto con un ulteriore provvedimento (D.M. 15 febbraio 2010), che apporta una serie di modifiche correttive al precedente decreto.
Il decreto correttivo chiarisce le disposizioni che hanno generato maggiori incertezze tra gli operatori, uno scarso numero di richieste di iscrizione da parte delle imprese, e alcune interrogazioni parlamentari.

Tra le modifiche al SISTRI si segnalano:

– Proroga di termini:
I termini di cui all´art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, entro i quali i soggetti individuati nel medesimo articolo sono tenuti all´iscrizione al SISTRI, sono prorogati di trenta giorni.

– Estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento:
Le disposizioni di cui all´art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche agli impianti di incenerimento dei rifiuti.
– Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti:

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all´art. 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti, entro i termini previsti dall´art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 per i soggetti di cui all´articolo 1, comma 1, lettera a) di detto decreto, come prorogati dall´art. 1 del presente decreto.

– Attivita´ di raccolta e trasporto di rifiuti:
Le imprese di cui all´art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto all´art. 3, comma 6, lettera a) del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unita´ locale, fermo restando l´obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita´ locale, il contributo e´ versato per ciascuna di esse, fermo restando l´obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto all´iscrizione al SISTRI, qualora intendano usufruire della facolta´ di cui al presente comma, devono richiedere i dispositivi per unita´ locale rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36.

– Integrazione dell´allegato II del DM 17 dicembre 2009

– Definizione più precisa del “delegato” al fine di chiarirne ruolo e responsabilità, modificandola in “referente” e non “responsabile”. L´attuale definizione: “il soggetto al quale, nell´ambito dell´organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti”, diventa: “il soggetto che, nell´ambito dell´organizzazione aziendale, è delegato dall´impresa all´utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica”.

 

 

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